1.   Raccomandazioni generali

Le sementi e le piante utilizzate per la creazione di una superficie di compensazione ecologica o per il restauro di una comunità vegetale devono provenire dalla zona geograficamente e ecologicamente più vicina.

1.1 Origine geografica
In generale la semente deve provenire dalla stessa regione fitogeografica nella quale si trova la superficie da rinverdire.
La Svizzera è suddivisa in 11 regioni (fig. 1: limiti fini): 11 Giura; 21a Bacino lemanico; 21b Bacino renano; 22 Altipiano occidentale; 23 Altipiano orientale; 31 Prealpi; 32 Alpi settentrionali; 41 Alpi centrali occidentali; 51 Alpi centrali orientali; 61 Alpi meridionali; 62 Ticino meridionale.

Per piante molto frequenti e geograficamente poco differenziate le regioni possono essere raggruppate in 4 grandi regioni (fig. 1: limiti spessi): A Altipiano, Giura, Alpi settentrionali; B Alpi centrali occidentali; C Alpi centrali orientali; D Alpi meridiona


Fig. 1. Grandi regioni e regioni secondo la carta delle « regioni biogeografiche della Svizzera » (Gonseth et al., 2001).

1.2. Origine altitudinale
Le sementi e le piante utilizzate devono provenire da stazioni ubicate allo stesso orizzonte di vegetazione, distinguendo 3 categorie:
a. orizzonte collinare e montano (fino a circa 1200 m s./m. risp. 1400 m s./m. nelle Alpi centrali)
b. orizzonte subalpino (da 1200 m s./m. risp. 1400 m s./m. fino al limite del bosco);
c. orizzonte alpino (sopra il limite superiore del bosco).

1.3. Caratteristiche edafiche
In generale si deve stabilire se il suolo è:
a. secco o umido;
b. povero o ricco di nutrienti;
c. da basico a debolmente acido o molto acido.
Le miscele per prati (compresi i pascoli e i prati da strame) sono composte da una miscela di base di specie a largo spettro ecologico e una miscela complementare di specie adattate alle specifiche condizioni del suolo.

1.4. Specie rare o minacciate
Se si desidera introdurre specie rare e/o minacciate, la semenza o le piante devono provenire dalla popolazione naturale più vicina. È necessario prendere contatto con l'Ufficio cantonale responsabile della protezione della natura che può, se necessario, autorizzare la raccolta nella stazione naturale (v. le Raccomandazioni concernenti la coltura ex situ di specie selvatiche minacciate e la loro reintroduzione nelle popolazioni naturali, CPS 1997). I giardini botanici e i produttori di piante selvatiche certificati dall'associazione VNG possono, se necessario, fornire materiale regionale.

1.5. Specie non indigene
Le specie e le sottospecie non indigene in Svizzera non devono essere introdotte negli assortimenti di sementi o di piante destinati alla creazione di superficie di compensazione ecologica o per l'inoculazione di altri habitat (Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio LPN, art. 23).

1.6. Specie indigene non menzionate
Le liste I, II e III raggruppano le specie raccomandate per uso privato. È possibile aggiungere, in piccole quantità, altre specie indigene non citate, a condizione che provengano dalla stessa regione e che occupino (o abbiano occupato) biotopi analoghi alla parcella da rinverdire (riferirsi a Schinz e Keller, 1923). Per le specie polimorfe è necessario utilizzare unicamente la piccola specie o la sottospecie locale.

1.7. Specie indesiderate
Sono considerate indesiderate le specie invasive. Si tratta in generale di neofite, ma anche certe specie indigene possono diventare invasive (definizioni p. 2). Per maggiori informazioni, v. Böcker et al. (1995), Hartmann et al. (1995), Weber (2000) e Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich (2000 e 2001).
L'introduzione, l'attecchimento e la propagazione di specie indesiderate devono assolutamente essere evitate, poiché alterano la nostra flora. Le più importanti di queste specie pericolose per la flora indigena sono indicate nella lista IVa (lista nera: neofite invasive particolarmente aggressive o nocive per la salute umana) e IVb (specie indigene suscettibili di invadere ambienti di grande valore patrimoniale a causa di carenze o errori di gestione, o per altre ragioni).
Si dovrebbe impedire la propagazione di tutte le neofite e combattere le loro popolazioni attuali che potrebbero assumere un comportamento invasivo o ibridarsi con specie indigene (v. per es. Medicago sativa, Sanguisorba minor subsp. polygama = S. muricata).
Nella legislazione agricola, l’Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati fornisce una lista dei vegetali di cui sono vietate la produzione e la messa in commercio (piante-ospiti del fuoco batterico).

1.8. Organismi geneticamente modificati
L'introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM) nell'ambiente è vietata. Ogni introduzione è sottomessa a una procedura di autorizzazione federale (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, ODEA).

1.9. Gestione delle superficie create
Le superficie rinverdite possono essere gestite seguendo le indicazioni contenute nel documento "Compensazione ecologica nell'azienda agricola: condizioni - contributi - suggerimenti" (SRVA, 2001).

1.10. Monitoraggio, sorveglianza
Si raccomanda di controllare periodicamente le superficie rinverdite e, se possibile, di effettuare un programma di sorveglianza e di monitoraggio. Questo permette, fra l'altro, di constatare eventuali sviluppi negativi, come ad esempio la proliferazione di specie indesiderate (cf. 1.7) e di intervenire tempestivamente.