La raccolta delle piante selvatiche è regolamentata a livello legale, dalle liste delle piante protette. In queste liste figurano le specie che, senza essere obbligatoriamente rare, possono essere oggetto di una raccolta abusiva : specie attrattive, endemiche, piante medicinali, ecc.


Piante protette in Svizzera

a livello nazionale:

  • Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio 1991 (OPN ; RS 451.1) art. 20, cpv. 1: Allegato 2 (nuova lista, in vigore dal 1° ago 2000)


a livello cantonale:

  • Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio 1991 (OPN ; RS 451.1) art. 20, cpv. 4: Allegato 4
  • La maggior parte dei cantoni hanno elaborato una lista aggiuntiva di piante da proteggere a livello cantonale.


Nel 2001, Pro Natura ha pubblicato un'edizione completamente rinnovata del libro Piante protette in Svizzera, in francese e in tedesco (autori: M. Vust & P. Galland). La nuova edizione dà tutte le informazioni necessarie per la conoscenza delle piante protette sia a livello nazionale che cantonale.
 

Piante protette in Europa

Consiglio d'Europa, STE no: 104: "Convenzione di Berna", 1979;

  • Allegato I: specie vegetali rigorosamente protette, 1992 e 1997 rev.


Unione Europea, Direttive Habitat, Fauna & Flora 92/43/CEE, 1992:

  • Allegato II b: specie vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione necessita la definizione di zone speciali di protezione,
  • Allegato IV b: specie vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione necessita una protezione specifica.